Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina
Al Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica di Messina
Al Capo Dipartimento D.O.G. del Ministero della Giustizia
Al Direttore Generale del Personale D.O.G. del Ministero della Giustizia
All’Ispettorato per la Funzione Pubblica
Al Ministero della Giustizia Ufficio Relazioni Sindacali
Alle Segreterie Nazionali OO.SS.
Con l’approvazione dell’emendamento al D.L. 28/2020, convertito in Legge 70/2020, il Governo, modificando l’art. 83 comma 6 del DL 18/2020, ha disposto che a partire dal 1° luglio 2020 i Capi degli Uffici non sono più tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari ed i contatti ravvicinati tra le persone in attuazione delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità preposte. Nella sostanza con il provvedimento de quo il Governo ha disposto la fine per legge dell’emergenza COVID negli uffici giudiziari, anticipando al 30 giugno 2020 la data prevista e, quindi, il rientro alla piena normalità.
Orbene, sul punto giova precisare che l’atto normativo in questione deroga alla disciplina generale che fissa convenzionalmente il termine della emergenza da COVID- 19 al 31 luglio 2020, ma non deroga alla normativa emergenziale vigente, specie quella in tema di smart working di cui all’art. 87 DL 18/2020 (“Cura Italia”) e di flessibilità del lavoro pubblico richiamata dall’art. 263 DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Secondo, quest’ultima disposizione normativa, fino al 31 dicembre 2020, le Amministrazioni adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici . Nello specifico, viene organizzato il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilita’ dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza.
La prefata legge di conversione, inoltre, non deroga né alla disciplina generale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008 e succ. mod.) né alla normativa contrattuale che riserva alla contrattazione collettiva anche di posto di lavoro la disciplina delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Temi (flessibilità dell’orario di lavoro e sicurezza), che vanno propedeuticamente discussi e concordati con le parti sindacali, così come prevede il CCNL vigente, all’art. 7 co. 7, lett. K) e o), contrariamente a quanto codesto Capo Ufficio ha dichiarato durante gli ultimi incontri tenutisi in videoconferenza in tema di ripresa dell’attività giudiziaria, tramutando i legittimi confronti sindacali in mere comunicazioni unilaterali da parte datoriale, su disposizioni già predeterminate e da imporre ai lavoratori di codesto ufficio giudiziario. Tutto ciò, con la complicità di codesto Dirigente Amministrativo, che ricordandosi per un momento delle prerogative esclusive in tema di gestione del personale amministrativo, che la L. 240/2006 le attribuisce, si è limitata a emanare in data 30 Giugno c.a. una circolare diretta a tutti i dipendenti di codesto Ufficio, precisando loro che a far data dal 1° luglio si sarebbe ripreso a lavorare tutti full time, non facendo alcuna menzione circa le categorie di lavoratori (viaggiatori, genitori con figli minori di anni 14, titolari di l. 104/92 e i c.d. lavoratori “fragili”) che la normativa vigente favorisce per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, o comunque con forme di flessibilità dell’orario di lavoro agevolate. Per tali motivi, queste OO.SS. non condividendo le misure operative da porre in essere durante l’emergenza sanitaria, hanno concluso di non firmare gli ultimi due verbali di riunione, nell’esclusivo interesse dei dipendenti di codesto Ufficio.
Corre, dunque, l’obbligo di richiamare le SS.VV. al pieno rispetto delle relazioni sindacali, nonché alle responsabilità in tema di sicurezza che la legge pone a carico del datore di lavoro pubblico. In tale ottica giova ricordare che la vigenza dei citati artt. 87 DL 18/2020 e 263 DL 34/2020 prevede il rientro in sede dei lavoratori in maniera graduale, specie per quei servizi la cui gestione può continuare ad avvenire anche da remoto.
E’, altresì, imprescindibile ricondurre l’attenzione di codesto Capo Ufficio al rispetto del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto in data 3 e 8 aprile 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e tutte le OO.SS., nel quale le parti convengono sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
Occorre, infine, precisare che il passaggio alla cosiddetta fase 3 mantiene inalterate le previsioni normative e le disposizioni impartite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, secondo le quali il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa. La direttiva n.3 del 4 maggio 2020 del Ministro Dadone ha evidenziato che la disciplina normativa applicabile per il Comparto pubblico rimane quella contenuta nell’art.87 del DL 18/2020 e che, comunque, le modalità organizzative messe in campo debbono coniugare la garanzia dell’erogazione del servizio pubblico, assicurandone la compatibilità con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sulla materia, ci preme aggiornare le SS.VV. che a seguito di un recente emendamento al Decreto Rilancio, già approvato, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo smart working per la metà dei dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono mansioni eseguibili da casa. Dal 2021 la suddetta quota salirà al 60%.
In conclusione, le scriventi OO.SS. diffidano le SS.VV., ognuno per le proprie competenze, a ripristinare sane e corrette relazioni sindacali, nonché all’osservanza delle norme e degli accordi vigenti, denunciando le seguenti violazioni:
1. Assunzione di comportamenti miranti, con le prefate disposizioni emanate, ad ostacolare lo svolgimento delle attività in smart working;
2. Mancato rispetto del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. in tema di prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria, nonché di regolare e costante confronto con le parti parti sindacali;
3. Misure organizzative in deroga alla normativa vigente di cui all’art. 87 DL 18/2020 e all’art. 263 DL 34/2020, che pongono a serio rischio la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori della Procura della Repubblica di Messina;
4. Precarie relazioni sindacali, cagionate da atteggiamenti autoritari e unilaterali da parte di codesto Capo Ufficio, che ha dimostrato sinora indolenza e insofferenza alle interlocuzione con tutte le OO.SS.
Per le ragioni esposte le scriventi OO.SS. chiedono l’intervento delle Autorità di cui in indirizzo, al fine di ripristinare presso la Procura della Repubblica di Messina corrette relazioni sindacali, nonché rispetto delle norme e degli accordi vigenti, superando l’autoritarismo e l’autoreferenzialità esternata da codesto Capo Ufficio, riportando così in un contesto di dialogo costruttivo i rapporti che devono coesistere tra Parte Pubblica e Sindacati, con l’obiettivo unico di garantire salute e sicurezza di lavoratori e utenza, nonché di consentire lo svolgimento sereno delle delicate attività istituzionali, che altrimenti rischierebbero di aggravare le già difficili condizioni di lavoro esistenti.